Succede frequentemente che i verbali di riconoscimento delle invalidità civili siano sottoposti a revisione; ciò avviene in quanto le patologie accertate vengono ritenute dalle commissioni mediche dell’INPS suscettibili di variazione per aggravamento o miglioramento.
Ma cosa accade se il soggetto titolare della prestazione economica (assegno, pensione, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento) non si presenta alla visita di revisione?
Sull’argomento è intervenuta recentemente l’INPS con il messaggio n. 1835 del 06/05/2021, chiarendo che da tale data in caso di assenza alla visita di revisione, l’Ente procederà alla sospensione cautelativa dell’erogazione della prestazione a decorrere dal mese successivo al verificarsi della condizione e a prescindere dalla giustificazione che potrà dare il beneficiario (entro 90 giorni).
Nel momento in cui, ricevuta la giustificazione sanitaria o amministrativa, l’Istituto reputerà fondata l’assenza richiamerà a visita il soggetto.
Qualora, poi, questi dovesse risultare assente alla seconda visita, il beneficio verrà revocato.
Rosaria Nolfo
Presidente ANMIC di Trapani